“Decreto milleproroghe” e “Bonus verde” nuove opportunità per gli imprenditori

6 Feb 2020 Florovivaisti

Nell’ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto milleproroghe”, è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o dal detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

La misura in questione rappresenta una opportunità per tutti gli imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere l’attività di manutenzione del verde, purché in possesso di determinati requisiti che la normativa richiede per poter svolgere tale attività.

 

Come noto, infatti, nel 2016 è stata disciplinata l’attività di manutenzione del verde (art. 12, Legge 28 Luglio 2016), attività regolamentata dal Ministero delle politiche agricole  che il 22 febbraio 2018 ha raggiunto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni; tale accordo, oltre a regolamentare i nuovi corsi per il rilascio dell’attestato necessario all’esercizio dell’attività di manutentore del verde, definisce i titoli di studio, i titoli professionalizzanti, l’attività svolta nel settore che consentono l’esonero parziale o totale della frequenza dei corsi.

 

Più precisamente, la normativa vigente prevede che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da:

 

  • soggetti iscritti al RUP, il Registro Ufficiale dei Produttori di vegetali;
  • imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro Imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

 

Per i soggetti non iscritti al RUP, sono le Regioni e le Province autonome a dover individuare le modalità per l’istituzione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato.

 

La formazione obbligatoria – requisiti di accesso

 

I corsi sono rivolti a coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde, cioè al titolare o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa, per le imprese già attive.

 

I discenti devono aver conseguito la maggiore età e il diploma di scuola secondaria di primo grado; sono ammessi al corso anche i minorenni nel caso in cui abbiano conseguito la qualifica professionale triennale.

 

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

 

La durata del corso non dovrà essere inferiore a 180 ore di formazione, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche; ai fini dell’accesso alla verifica finale è stabilito un obbligo di frequenza di almeno l’80% del monte ore complessivo, sia per la parte di didattica frontale che per la parte pratica.

 

Al superamento dell’esame consegue il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione professionale indispensabile per l’esercizio dell’attività di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

 

Esonero dalla formazione

 

In caso di possesso dei seguenti requisiti, il soggetto è esonerato dall’obbligo di frequentare con esito positivo i corsi di manutentore del verde, fermo restando il compimento dei 18 anni di età:

 

  • possesso di una laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
  • avere frequentato un master post-universitario in materie legate alla gestione del verde e del paesaggio;
  • possesso di un diploma di istruzione superiore di durata quinquennale sempre in materie agrarie e forestali;
  • essere iscritti a Ordini o Collegi professionali del settore agrario e forestale;
  • possesso di una qualifica di operatore agricolo e il diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

 

Ai soggetti già operanti ed iscritti al 25 agosto 2016, data di entrata in vigore della legge, l’art. 7 dell’accordo concluso in Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2018 riserva la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti professionali, in capo alle seguenti figure:

 

  • titolare;
  • socio con partecipazione di puro lavoro;
  • coadiuvante;
  • dipendente;
  • collaboratore familiare.

 

Il possesso dei requisiti esonera i suddetti soggetti dalla frequenza e dal superamento del corso professionale abilitante, mediante la dimostrazione di aver acquisito “un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell’accordo. L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto. Qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa”.

 

Al fine di dimostrare la sussistenza di un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018, i predetti soggetti dovranno produrre specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto. L’accordo precisa che anche in caso di durata superiore all’anno, l’apprendistato svolto è equiparato comunque ad un solo anno di esperienza lavorativa.

 

La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell’accordo, quindi entro e non oltre il 21 febbraio 2020.

 

In caso contrario l’Ufficio del Registro delle Imprese potrebbe procedere alla cancellazione dell’attività precedentemente iscritta.

 

 

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